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News2022-06-16T17:06:36+01:00

BLOG dei COMMERCIALISTI

In questa sezione Prodata e i suoi professionisti, dicono la loro sugli argomenti fiscali del momento.

Lo fanno usando un linguaggio informale, per spiegare con parole semplici tutte le novità periodicamente introdotte.

Il blog aiuta gli imprenditori, i liberi professionisti e i privati a districarsi
in questo mondo in continuo mutamento.

1606/2022

PERDITE DEL CAPITALE

16 Giugno 2022|

Il co. 3 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito stabilisce che, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., “l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alla immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma due”.

Tale disposizione, dunque, al contrario di quella contenuta nel precedente comma 2, rimette all’as-semblea dei soci e non alla volontà del legislatore il differimento al quinto esercizio successivo della decisione sugli “opportuni provvedimenti” da adottare in seguito alla riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite eccedenti il terzo.

A fronte di tale dato letterale, la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7 osserva come, veri-ficandosi perdite nell’esercizio che comprende il 31.12.2021 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l’assemblea per adottare gli oppor¬tuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili.

L’assemblea, alternativamente, potrà deliberare:

  • di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell’esercizio 2026 (in questo caso non opererà la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 co. 1 n. 4 c.c.);
  • la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge;
  • la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione;
  • una copertura “parziale” delle perdite, sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società (senza peraltro che sia indispen-sabile ricondurre il Patrimonio netto ad un’entità superiore al minimo di legge del capitale sociale), rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura dell’esercizio 2026.

Il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall’art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito, allora, non opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021, ma richiede una espressa delibera dell’assemblea dei soci in tal senso, la quale, per espressa previsione di legge, non “deve” ma “può” deliberare di rinviare tali decisioni (massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8).

1306/2022

Scadenze fiscali di giugno 2022:

13 Giugno 2022|

Le scadenze fiscali del 16 giugno
– IVA MAGGIO 2022
– RITENUTE E CONTRIBUTI PAGHE MAGGIO 2022
– ACCONTO IMU 2022 (vedi dettaglio)
Dopo gli adempimenti IVA di metà mese, il primo vero tax day è quello del 16 giugno, giorno in cui è prevista la scadenza ultima per il versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi INPS da parte dei sostituti di imposta. Stesso termine per gli adempimenti periodici IVA mensile (relativa al mese precedente).
La prima rata IMU 2022

IMU 2022 in acconto il 16 giugno: novità e regole
16 Maggio 2022Entro il 16 giugno bisogna anche pagare la prima rata IMU 2022 per gli immobili di proprieta’ per il periodo da gennaio a giugno 2022. Si tratta del 50% dell’imposta dell’imposta sugli immobili, dovuta anche sull’abitazione principale di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9). Ci sono una serie di esenzioni e agevolazioni IMU (anche legate al Covid) e agevolazioni per determinate categorie di proprietari di immobili, come lo sconto per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti di primo grado.
Le scadenze fiscali del 30 giugno
Entro fine mese sono previste scadenze fiscali ordinarie e straordinarie per il 2022. Vediamo le principali.
I versamenti IRPEF, IRES e IRAP
L’ultimo giorno del mese è il termine per pagare letasse che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Per la precisione, il saldo 2021 e il primo acconto 2022 di IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca e imposte sostitutive. Ricordiamo che è possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione oppure in sei rate, la cui scadenza dipende dal possesso o meno di una partita IVA.
• Per i contribuenti IRPEF le rate scadono l’ultimo giorno del mese (l’ultima è il 30 novembre), con quella di luglio che può essere pagata entro il 22 agosto (in considerazione della pausa estiva).

0606/2022

NUOVI OBBLIGHI CCNL E SOA PER POTER BENEFICIARE DEI BONUS EDILIZI

06 Giugno 2022|

Con il DL 27.1.2022 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28.3.2022 n. 25, e il DL 21.3.2022 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 20.5.2022 n. 51, il legislatore ha introdotto alcuni obblighi formali specificamente riferiti ai lavori edili di cui all’allegato X del Dlgs. 9.4.2008 n. 81, la cui man­cata osservanza determina l’impossibilità di beneficiare, relativamente alle spese sostenute per la loro realizzazione, delle agevolazioni fiscali previste nella forma di detrazione dall’imposta lorda sui redditi, per le quali è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

In particolare:

  • l’art. 28-quater del DL 4/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella 25/2022, ha introdotto nell’art. 1 della L. 234/2021 il co. 43-bis, ai sensi del quale, nel caso di lavori di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro, avviati successivamente al 27.5.2022, viene richiesta l’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dall’impresa ese­cutrice in relazione ad essi, del contratto collettivo di lavoro da essa applicato ai propri dipendenti;
  • l’art. 10-bis del DL 21/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 51/2022, ha stabilito che, per i lavori di importo superiore a 516.000,000 euro, che non erano già in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022 (a meno che tali lavori siano eseguiti sulla base di un contratto di appalto e subappalto avente data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.05.2022), le imprese appaltatrici o subappaltatrici a cui vengono affidati in appalto i lavori devono risultare in possesso di una certificazione SOA rilasciata da un ente autorizzato;

 

I lavori edili di cui all’allegato X del DLgs. 9.4.2008 n. 81 sono “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasfor­mazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, maritti­me, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterrd’, nonché i “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

 

Giova sottolineare che:

  • per i lavori che risultano già in corso di esecuzione alla data del 21.5.2022, non risultano applicabili né gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori;

 

  • per i lavori che risultano avviati in data compresa tra il 21.5.2022 e il 5.2022:
  • se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risulta­no applicabili né gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che ese­gue i lavori;
  • se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risultano applicabili gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, ma risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori.
  • per i lavori che risultano avviati a decorrere dal 28.5.2022:
  • Se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, risultano applicabili gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro appli­cato dall’impresa che li esegue, ma non risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori;
  • Se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, risulta­no applicabili sia gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, sia gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori.