Con il DL 27.1.2022 n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28.3.2022 n. 25, e il DL 21.3.2022 n. 21, convertito con modificazioni nella L. 20.5.2022 n. 51, il legislatore ha introdotto alcuni obblighi formali specificamente riferiti ai lavori edili di cui all’allegato X del Dlgs. 9.4.2008 n. 81, la cui mancata osservanza determina l’impossibilità di beneficiare, relativamente alle spese sostenute per la loro realizzazione, delle agevolazioni fiscali previste nella forma di detrazione dall’imposta lorda sui redditi, per le quali è possibile optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
In particolare:
- l’art. 28-quater del DL 4/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella 25/2022, ha introdotto nell’art. 1 della L. 234/2021 il co. 43-bis, ai sensi del quale, nel caso di lavori di importo complessivamente superiore a 70.000,00 euro, avviati successivamente al 27.5.2022, viene richiesta l’indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture emesse dall’impresa esecutrice in relazione ad essi, del contratto collettivo di lavoro da essa applicato ai propri dipendenti;
- l’art. 10-bis del DL 21/2022, inserito in sede di conversione del decreto nella L. 51/2022, ha stabilito che, per i lavori di importo superiore a 516.000,000 euro, che non erano già in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022 (a meno che tali lavori siano eseguiti sulla base di un contratto di appalto e subappalto avente data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c., anteriore al 21.05.2022), le imprese appaltatrici o subappaltatrici a cui vengono affidati in appalto i lavori devono risultare in possesso di una certificazione SOA rilasciata da un ente autorizzato;
I lavori edili di cui all’allegato X del DLgs. 9.4.2008 n. 81 sono “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterrd’, nonché i “lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Giova sottolineare che:
- per i lavori che risultano già in corso di esecuzione alla data del 21.5.2022, non risultano applicabili né gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori;
- per i lavori che risultano avviati in data compresa tra il 21.5.2022 e il 5.2022:
- se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risultano applicabili né gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, né gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori;
- se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, non risultano applicabili gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, ma risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori.
- per i lavori che risultano avviati a decorrere dal 28.5.2022:
- Se il relativo contratto di appalto o subappalto ha data certa anteriore al 21.5.2022, risultano applicabili gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, ma non risultano applicabili gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori;
- Se il relativo contratto di appalto o subappalto non ha data certa anteriore al 21.5.2022, risultano applicabili sia gli obblighi concernenti l’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa che li esegue, sia gli obblighi concernenti la titolarità di una certificazione SOA da parte dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice che esegue i lavori.