Il co. 3 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito stabilisce che, nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., “l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa alla immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma due”.
Tale disposizione, dunque, al contrario di quella contenuta nel precedente comma 2, rimette all’as-semblea dei soci e non alla volontà del legislatore il differimento al quinto esercizio successivo della decisione sugli “opportuni provvedimenti” da adottare in seguito alla riduzione del capitale sotto il minimo legale per perdite eccedenti il terzo.
A fronte di tale dato letterale, la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7 osserva come, veri-ficandosi perdite nell’esercizio che comprende il 31.12.2021 tali da eccedere, da sole o sommate a quelle emerse in altri esercizi, il terzo del capitale sociale riducendolo al di sotto del limite legale, gli amministratori debbano, in ogni caso e senza indugio, convocare l’assemblea per adottare gli oppor¬tuni provvedimenti, sottoponendo ai soci i relativi documenti contabili.
L’assemblea, alternativamente, potrà deliberare:
- di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell’esercizio 2026 (in questo caso non opererà la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484 co. 1 n. 4 c.c.);
- la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo aumento a una cifra non inferiore al minimo di legge;
- la trasformazione della società o la sua messa in liquidazione;
- una copertura “parziale” delle perdite, sia procedendo alla sola riduzione parziale del capitale sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della società (senza peraltro che sia indispen-sabile ricondurre il Patrimonio netto ad un’entità superiore al minimo di legge del capitale sociale), rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura dell’esercizio 2026.
Il differimento al quinto esercizio successivo previsto dall’art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito, allora, non opera di diritto, in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021, ma richiede una espressa delibera dell’assemblea dei soci in tal senso, la quale, per espressa previsione di legge, non “deve” ma “può” deliberare di rinviare tali decisioni (massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8).